Erano circa 200 ieri mattina in piazza Cavour sfidando il vento gelido e la pioggia per protestare contro il muro sul lungolago e contro l’amministrazione guidata dal sindaco Stefano Bruni. E la pioggia ha impedito di realizzare il muro simbolico (con le scatole di scarpe) previsto dal comitato organizzatore ("Giù la giunta")
Ingiunzioni per multe già pagate addirittura tre anni fa. All’ufficio verbali del comando di polizia c’è spesso coda. In tanti chiedono spiegazioni perché non ricordano di dovere pagare una multa. Chi ha conservato il cedolino del pagamento non ha difficoltà a dimostrare di essere in regola
Diffusi dal Comune i dati sui redditi riferiti al 2008 dei politici consiglieri, assessori e alcuni amministratori delle società di Palazzo Cernezzi, così come previsto dall’operazione trasparenza voluta dal ministro Renato Brunetta
Individuato anche i responsabili tecnici del muro del lungolago. Con voto segreto, a porte chiuse, è stata approvata la mozione presentata dal consigliere di opposizione, Donato Supino (Prc), per chiedere al sindaco Stefano Bruni di sostituire il direttore dei lavori delle paratie, Antonio Viola, e il responsabile del procedimento, Antonio Ferro
«Interverrò presso l’amministrazione comunale chiedendo al sindaco Stefano Bruni notizie per il comportamento adottato sulla vicenda Ticosa». Il prefetto Frantellizzi ha preso posizione nel tentativo di dare un’accelerata alla soluzione del caso della lettera segreta di Multi
E' l'ora della protesta. Attese centinaia di persone sul cantiere di lungo lario Trento mentre sono oltre tremila le adesioni ai gruppi Facebook contro il muro. Prosegue anche la petizione della Provincia: oltre 600 i coupon pervenuti in redazione
Due mondi lontanissimi, non solo idealmente, ieri sera L’estrema destra da una parte, l’associazione partigiani dall’altra. I «camerati» si sono ritrovati nella sede della Circoscrizione Sei, in via Grandi, i «compagni» in piazza San Fedele. L’appuntamento, per i primi, era fissato da tempo; l’associazione lariana «Militia» aveva chiesto la sala della Circoscrizione per poter organizzare un incontro con un reduce della Rsi
L’opposizione a Palazzo Cernezzi ribatte al sindaco Stefano Bruni e fa quadrato intorno ad Alessandro Rapinese (Area 2010), indicato dal primo cittadino come il probabile inventore delle “voci” che parlano di un concorso ad hoc per assumere l’addetto stampa Marco Fumagalli
La tributaria per ore in via Moro sia nella sede della holding che della società privata. Acquisiti gli atti della cessione del ramo turismo e dell’incarico dato a Gandola dalla srl
Stando alla tabella dei mezzi ceduti sei pullman sono passati di mano gratuitamente
E prima del faccia a faccia con Carioni, il presidente Gandola è tornato a difendersi
Troppi assenti in consiglio, passa un documento delle minoranze che vieta le telecamere senza fili. Pagheranno soprattutto le periferie, che per essere videosorvegliate dovranno attendere ancora
Lunedì sera, o al più tardi mercoledì, verrà discussa dall'assemblea la delibera a sostegno di Gaddi proposta dai liberal di Forza Italia e fermata in giunta dal sindaco. Con l'assessore gran parte dell'opposizione
Al presidente del Consiglio Comunale di Como Sig. Mario Pastore
Al Sindaco di Como dott. Stefano Bruni
Mozione urgente presentata dal Consigliere Donato Supino
OGGETTO: proposta di legge regionale "Norme per il sostegno alle persone malate croniche non autosufficienti e alle persone con gravi disabilità "
Visto il decreto legislativo 130 – 3.5.2000, il dpcm 29.11.2001 recepito dall’art. 54 della legge 289 - 2002
Considerato che le modifiche al titolo V della Costituzione rivedono il ruolo dello Stato in materia di assistenza e di provvedimenti connessi, attribuendo alle Regioni la competenza a regolamentare tale materia ad esclusione dei livelli essenziali
Considerato che il problema delle persone non autosufficienti, in particolare degli anziani, è DRAMMATICO.
Il 70% degli anziani oltre i 78 anni diventa non autosufficiente e la retta della casa di riposo è insostenibile (da 1.400 a 2.000 Euro mensili) come il costo di una badante regolare (non meno di 1.300 Euro mensili)
Considerato che questi costi si scaricano sui famigliari i quali, scontata la pensione dell’anziano, devono spendere da 500 a 1.000 euro mensili e più e che con pensioni e salari insufficienti, coi prezzi aumentati e ora con la crisi, le famiglie non ce la fanno più a coprire quei costi
Considerato che ogni persona non autosufficiente ha diritto all’assistenza sociale in casa di riposo o a domicilio, che il comune deve garantire questo diritto senza però disporre delle risorse necessarie ad assolvere tale compito
Tutto quanto sopra premesso
Impegna il Sindaco ad inviare la presente proposta di legge e la relazione di accompagnamento al Presidente del Consiglio Regione Lombardia via f. Filzi MILANO
LA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
"Norme per il sostegno alle persone malate croniche
non autosufficienti e alle persone con gravi disabilità"
Con le norme della presente legge si vuole affrontare un grave problema sociale per migliaia di famiglie che hanno al proprio interno una persona malata non autosufficiente o disabile ricoverata in RSA o RSD.
I problemi e i disagi sono già rilevanti se la persona è assistita a domicilio anche per la carenza di assistenza domiciliare integrata che oggi viene erogata prevalentemente tramite i voucher spesso insufficienti a coprire l'onere dell'assistenza attraverso il ricorso a prestazioni di terzi (cooperative, badanti, ecc, ecc).
La situazione diventa ancor più drammatica se la persona deve essere ricoverata in una struttura residenziale perché l'onere economico che ricade sulla famiglia per pagare la retta è rilevantissimo (si arriva fino a E. 2000 al mese) e conduce migliaia di famiglie nella nostra regione (e milioni a livello nazionale) sotto il livello di povertà.
Il grave è che ciò avviene in spregio alle norme di legge (Decr. L.vo 130/2000 e artc. 54 legge 289/2002) che prevedono esplicitamente che questi oneri debbano essere sostenuti solo dal reddito del ricoverato e dal comune di residenza e non dai familiari (numerose sentenze del TAR e di Tribunali confermano questa norma).
Nella stragrande maggioranza dei casi i comuni non intervengono adducendo la motivazione della mancanza di risorse. Con la costituzione del "Fondo Nazionale per la non autosufficienza " (v. decreto interministeriale del 12/10/2007) da cui derivano finanziamenti significativi anche per la Lombardia (14.5 milioni di euro per 112008, 44 milioni per 112009 e 58 milioni per 112010 ) si sono create le condizioni per risolvere il problema.
A questo obiettivo mirano le norme previste nella presente proposta di legge.
·Negli artc. 1 si indica l'obiettivo di favorire l'inserimento delle persone in RSA, RSD e CSS nel rispetto delle norme vigenti.
·Nell'art. 2 si prevede la costituzione delle UVM nei distretti sociosanitari
·Nell’art. 3 si prevede che le persone anziane non autosufficienti e le persone con disabilità grave, ricoverate in ospedale, non assistibili a domicilio, siano dimesse con procedura protetta e indirizzate ad un presidio sociosanitario a ciclo residenziale continuativo. Inoltre si prevede che i comuni tramite loro regolamenti definiscano le modalità di erogazione ai beneficiari del contributo (al netto dell'ISEE del ricoverato) per il pagamento della retta. Il finanziamento del fondo avviene tramite risorse nazionali e regionali e prevede che una quota limitata (10%) del costo degli interventi rimanga in carico dei comuni.
·L'art. 4 prevede l'erogazione di quote del Fondo Regionale ai comuni tramite i piani di zona.
Ricordiamo che in questa normativa non rientrano le persone affette da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) o in condizione di stato vegetativo, che sono a totale carico del Fondo Sanitario come previsto dall’art. 3 del DPCM 14 febbraio 2001
ARTICOLATO
“Norme per il sostegno alle persone malate croniche
non autosufficienti e alle persone con gravi disabilità”
Articolo 1
(Finalità e obiettivi)
·La Regione Lombardia assicura l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 2007, applicando i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della l. 27 dicembre 1997, n. 449), promuove e adotta misure per rispondere ai bisogni assistenziali, sociali e sanitari delle persone malate croniche non autosufficienti e delle persone con disabilità grave, con particolare riguardo a quelle ricoverate nelle residenze sanitario assistenziali (RSA), nelle residenze sanitario assistenziali per persone con disabilità (RSD), nelle comunità alloggio socio sanitarie per persone con disabilità (CSS), nonché per rispondere ai bisogni assistenziali delle persone che usufruiscono dei centri diurni integrati per anziani non autosufficienti (CDI), e dei centri diurni per disabili gravi (CDD), in quanto non assistibili a domicilio.
Articolo 2
(Unità di valutazione multidisciplinare)
1Presso i distretti sociosanitari delle aziende sanitarie locali (ASL) sono istituite le unità di valutazione multidisciplinare (UVM).
2Le UVM svolgono attività di assistenza delle persone malate croniche non autosufficienti e delle persone con gravi disabilità attraverso le seguenti attività:
avalutazione globale dello stato di salute della persona;
bindividuazione del grado di non autosufficienza, attraverso parametri di valutazione quali la salute fisica, la salute mentale, le condizioni socio-economiche e la situazione socio-ambientale;
cindividuazione, attraverso la valutazione complessiva dei bisogni sanitari e assistenziali, degli interventi idonei;
delaborazione di un progetto di assistenza individuale (PAI), personalizzato e continuativo, soggetto a revisione periodica, in relazione alla evoluzione dei bisogni e dello stato psico-fisico della persona;
eorientamento della persona alla forma di sostegno terapeutico - assistenziale più idonea alla sua condizione.
3.Le UVM svolgono le attività di cui al comma 2, lettere c) d) ed e), anche nei confronti delle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile dalle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), e delle persone riconosciute con grave disabilità in base all’artc. 3 comma 3 legge 104 del 5/2/92.
4.Con successivo provvedimento adottato dalla direzione generale competente sono indicate le figure professionali che compongono l’ UVM.
5.Ogni progetto di cui alla lettera d) viene seguito da un responsabile individuato tra le figure professionali che compongono l’UVM.
6.L’accesso all’UVM può avvenire sia direttamente, sia tramite il medico di medicina generale o lo specialista ospedaliero.
7.Presso la sede del distretto è attivato uno sportello informativo.
Articolo 3
(Procedura protetta di dimissione ospedaliera)
1. Le persone non autosufficienti e le persone con disabilità grave, ricoverate in ospedale, qualora emerga dal progetto di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), che le cure domiciliari risultano anche temporaneamente impraticabili o inadeguate, sonotrasferite, su richiesta della persona ricoverata o di chi ne tutela gli interessi, dal presidio ospedaliero presso una RSA, una RSD, una CSS, una struttura di riabilitazione extraospedaliera o un hospice, previa intesa tra l’azienda ospedaliera cui il presidio afferisce e l’ASL di riferimento territoriale della struttura sociosanitaria.
Articolo 4
(Istituzione e destinazione del Fondo per le non autosufficienze)
1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito il fondo regionale per le non autosufficienze.
2. La Regione eroga agli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le risorse del fondo regionale di cui al comma 1.
3. Gli ambiti territoriali di cui al comma 2 erogano ai comuni una quota pari al 90 per cento della spesa sostenuta.
4. I comuni definiscono le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 1.
La quota di pertinenza comunale è volta a sostenere il pagamento della retta delle persone ricoverate, o che usufruiscono dei servizi socio sanitari diurni, di cui all’art.1.
La quota a carico delle persone ricoverate, o che usufruiscono dei servizi socio sanitari diurni, è calcolata in base alla situazione economica accertata con la dichiarazione ISEE di cui al d. lgs. 109/1998,come modificato dal Decr. Leg.vo 130 del 3/5/2000 tenendo conto degli eventuali carichi familiari.
5. Il fondo regionale per le non autosufficienze è alimentato da risorse provenienti dal Fondo per le non autosufficienze istituito presso il Ministero della solidarietà sociale, di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), da risorse del bilancio regionale, nonché dalle risorse provenienti da eventuali donazioni.
Al Presidente del Consiglio Comunale Di como Sig. Mario Pastore
Al Sindaco Di Como Dot. Stefano Bruni
Mozione urgente presentata dal consigliere donato supino
OGGETTO: istituzione del Fondo sociale comunale per le non autosufficienze.
Visto il decreto legislativo 130 – 3.5.2000, il dpcm 29.11.2001 recepito dall’art. 54 della legge 289 - 2002
Visto in particolare il comma 2 ter dell'art. 3 del D.Ig. 109/1998, modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 il quale recita: "limitatamente alle prestazioni sociali agevolate ... rivolte ... a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza psichica o fisica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali" le disposizioni contenute nel medesimo decreto si applicano "nei limiti stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica … al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione"
Considerato che l’emanazione del decreto del Presidente è ormai irrealizzabile a seguito delle modifiche al titolo V della Costituzione che rivedono il ruolo dello Stato in materia di assistenza e di provvedimenti connessi, attribuendo alle Regioni la competenza a regolamentare tale materia ad esclusione dei livelli essenziali
Visto il decreto del ministero della solidarietà sociale DM 12/10/2007 n. 31560
Vista le legge regionale 12 marzo 2008 - n. 3
Vista la deliberazione della Giunta regionale D.g.r. 28 maggio 2008 - n. 8/7327 - con la quale è stata accantonata sul capitolo “Fondo per le non autosufficienze”, come indicato dallo stato di previsione delle spese (2.1.183 Trasferimenti dello Stato con vincolo di destinazione specifico. 7221 Assegnazioni statali per il fondo per le non autosufficienze) la somma di € 14.563.791,95 per il 2008
Vista la deliberazione della Giunta regionale il Dg.r. 22 ottobre 2008 – n. 8243 – per l’assegnazione della prima tranche del “Fondo per le non autosufficienze” agli ambiti distrettuali
Considerato che Il problema degli anziani non autosufficienti è DRAMMATICO.
Anche nel comasco il 70% degli anziani oltre i 78 anni diventa non autosufficiente e la retta della casa di riposo è insostenibile (da 1.400 a 2.000 Euro mensili) come il costo di una badante regolare (non meno di 1.300 Euro mensili)
Considerato che questi costi si scaricano sui famigliari i quali, scontata la pensione dell’anziano, devono spendere da 500 a 1.000 euro mensili e più e che con pensioni e salari insufficienti, coi prezzi aumentati e ora con la crisi, le famiglie non ce la fanno più a coprire quei costi
Considerato che ogni anziano non autosufficiente ha diritto all’assistenza sociale in casa di riposo o a domicilio e il comune deve garantire questo diritto
Tutto quanto sopra premesso impegna il Sindaco:
1.Di demandare alla Giunta Comunale la modifica del regolamento per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate, nel senso di:
a)escludere i parenti dal concorso al costo dei servizi a favore delle persone malate croniche non autosufficienti e delle persone con disabilità grave;
b)in costanza di ricovero e successivamente al ricovero stesso, escludere ogni forma di rivalsa sui beni patrimoniali delle persone assistite e dei loro parenti, da parte del Comune e degli enti erogatori del servizio.
2.Di demandare alla Giunta l’istituzione, nell’ambito del PEG, di un capitolo di bilancio denominato “Fondo per le non autosufficienze” volto a realizzare le necessarie contribuzioni a favore delle persone malate croniche non autosufficienti e delle persone con gravi disabilitàper integrare la retta giornaliera, se curate in struttura sociosanitaria residenziale e per integrare il costo dell’assistente familiare se curate a domicilio.
3.Di prevedere nel bilancio comunale appositi finanziamenti da destinare al “Fondo per le non autosufficienze” da coprire con:
3.1le risorse già destinate ad integrare la retta giornaliera a carico delle persone malate croniche non autosufficienti e delle persone con gravi disabilità curate in struttura sociosanitaria residenziale, corrispondenti alla relativa spesa media degli ultimi tre anni incrementata del 10%;
3.2la quota del “Fondo nazionale per le non autosufficienze” assegnata al comune dall’ambito distrettuale/piano di zona;
3.3altre risorse di origine pubblica o privata.
4.Di assegnare le risorse di cui al punto 3. alle:
4.1persone malate croniche non autosufficienti e persone con gravi disabilità curate in struttura sociosanitaria residenzialein base a quanto disposto dai criteri ISEE attualmente in vigore nel comune o da quelli indicati dal Distretto (Piano di Zona)
4.2persone malate croniche non autosufficienti e persone con gravi disabilità curati in base a quanto disposto nell'ALLEGATO A) “Assegnazione del contributo economico (buono) di integrazione al costo dell’assistente familiare”
Il suddetto allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione.
ALLEGATO A.
ASSEGNAZIONE DEL contributo economico di integrazione al costo dell’assistente familiare
1.AMBITO DI APPLICAZIONE
Il comune eroga contributi economici per l’integrazione al costo dell’assistente familiare alle persone malate croniche non autosufficienti e alle persone con gravi disabilitàassistite a domicilio.
2.REQUISITI
Il contributo è accessibile esistendo i seguenti requisiti:
1)Condizione della non autosufficienza certificata dalla struttura sanitaria competente.
2)Residenza in uno dei Comuni appartenenti al distretto;
3)Regolare contratto di lavoro con una assistente familiare
3.EROGAZIONE
Il contributo è erogato:
1)Sulla base della capacità economica dell’assistito secondo la certificazioneISEE
·ISEE individuale non superiore ad Euro 20.000,00
2)Secondo la seguente modalità (o quella prevista dal Piano di Zona):
·richiesta da parte della famiglia al Comune di residenza durante tutto l’anno
·progetto individualizzato concordato con l’assistente sociale territoriale comprendente la proposta economica e la durata del contributo
·assunzione di impegno formale di utilizzo del buono per la finalità prevista nel progetto individualizzato
·erogazione con la modalità concordata (bonifico/assegno circolare)
se esiste un progetto o una disponibilità distrettuale di fonte regionale:
·proposta del progetto all’Equipe territoriale mensile coordinata dall’Ufficio di Piano
·predisposizione da parte dell’Ufficio di piano dei mandati di pagamento tramite l’Ente Capofila ai Comuni di residenza che provvedono all’erogazione con la modalità concordata (bonifico/assegno circolare)
4.ENTITà
L'entità è legata al bisogno assistenziale (ore necessarie per l'assistenza) come di seguito stabilito:
1)€ 400 al mese per necessità assistenziali di 40 ore settimanali;
2)€ 250 al mese per necessità assistenziali da 25 a 39 ore settimanali
Il contributo è proporzionalmente ridotto in base alla capacità economica del non autosufficiente secondo il seguente schema
Capacità Economica
IMPORTO CONTRIBUTO
ISEE Da 0 a 15.000
Per intero
ISEE da 15.000 a 25.000,00 €
Inversamente proporzionale all'aumentare del reddito
«Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001»
«L’ Autore non ha alcuna responsabilità sui contenuti dei siti in collegamento, sulla qualità o correttezza dei dati. Egli si riserva la facoltà di rimuovere le informazioni, fornite da terzi, ritenute offensive o contrarie al buon costume.»
«Le immagini sono correlate agli argomenti di cui si scrive. Alcune, sono provenienti da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Qualora i soggetti proprietari fossero contrari alla pubblicazione non dovranno far altro che segnalarlo in modo da poter procedere ad una rapida eliminazione.»